Accesso ai documenti amministrativi
Il diritto di accedere ai documenti amministrativi è riconosciuto a tutti i soggetti singoli e associati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La richiesta deve essere motivata.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti dalla Camera di commercio al momento della richiesta, fermi restando gli obblighi inerenti la conservazione dei documenti. La Camera di commercio non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Non si applica per richiedere atti formati o stabilmente detenuti dall’Ente che la legge definisce “pubblici”, quali, a titolo esemplificativo, atti iscritti nel Registro Imprese, notizie del repertorio REA, notizie contenute negli altri Registri, Albi, Ruoli ed Elenchi tenuti dalla C.C.I.A.A. (come visure, certificati, copie di atti e bilanci, ecc.).
Per «documento amministrativo» si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Il Responsabile del Procedimento di accesso agli atti è il dirigente dell’Unità organizzativa competente a formare l’atto conclusivo del procedimento cui la richiesta di accesso si riferisce o a detenerlo stabilmente oppure il funzionario a cui è delegata la responsabilità del procedimento stesso.
ORARI:
Da lunedì a venerdì: 9.00-12.30
Recapiti telefonici:
015.3599358-326