Società di capitali: concluso lo scioglimento senza liquidazione per alcune tipologie
Si è concluso l'iter procedurale relativo allo scioglimento senza liquidazione di alcune società di capitali delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.
Come disposto dall’art. 40 del D.L. n. 76/2020, per le società di capitali è previsto lo scioglimento senza liquidazione in caso di omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o di mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza di almeno una delle seguenti circostanze:
- il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire.
 - l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.
 
Con la determina n. 42 del 30 aprile 2025 è stata accertata la causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali del territorio indicate nell’allegato in calce a questa pagina. Decorsi i termini per presentare eventuali opposizioni, si è provveduto ad iscrivere quest’ultima sulle posizioni delle società interessate, dandone comunicazione ai rispettivi amministratori.
Essendo ormai trascorso anche il termine previsto dalla norma di 60 giorni dalla notifica - che si intende perfezionata alla data di ricezione della pec ovvero, in assenza di valido domicilio digitale, decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo camerale on line (avvenuta in data 26/06/2025), senza che siano state presentate formali e motivate domande di prosecuzione dell’attività o di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, con determina n. 141 del 27/10/2025 il Conservatore ha disposto la cancellazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 40, commi 2 e 5, del Decreto-Legge n. 76/2020, delle società di capitali di cui all’elenco Allegato 1 della citata determinazione, che ne costituisce parte integrante.
Con lo stesso atto ha disposto inoltre di non procedere alla cancellazione dal Registro delle Imprese delle società di cui all’elenco Allegato 2, in quanto risultate intestatarie di beni immobili, mantenendo tuttavia l’iscrizione sulla posizione delle stesse della causa di scioglimento senza liquidazione accertata d’ufficio.