Accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di accedere ai documenti amministrativi è riconosciuto a tutti i soggetti singoli e associati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La richiesta deve essere motivata.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti dalla Camera di commercio al momento della richiesta, fermi restando gli obblighi inerenti la conservazione dei documenti. La Camera di commercio non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Non si applica per richiedere atti formati o stabilmente detenuti dall’Ente che la legge definisce “pubblici”, quali, a titolo esemplificativo, atti iscritti nel Registro Imprese, notizie del repertorio REA, notizie contenute negli altri Registri, Albi, Ruoli ed Elenchi tenuti dalla C.C.I.A.A. (come visure, certificati, copie di atti e bilanci, ecc.).

Per «documento amministrativo» si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Il Responsabile del Procedimento di accesso agli atti è il dirigente dell’Unità organizzativa competente a formare l’atto conclusivo del procedimento cui la richiesta di accesso si riferisce o a detenerlo stabilmente oppure il funzionario a cui è delegata la responsabilità del procedimento stesso.

Contatti
Unità organizzativa
U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Email
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PEC
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Da lunedì a venerdì: 9.00-12.30

Recapiti telefonici:
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Ultima modifica
Mer 06 Ott, 2021