Preimballaggi

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l’insieme di un prodotto e dell’imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato; un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo, chiuso in assenza dell’acquirente, preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso.

Non sono preimballaggi ma solo prepesati le confezioni in vendita presso molti esercizi commerciali, preparate ed imballate in assenza dell’acquirente, ma il cui valore quantitativo non è prefissato e il cui l’involucro, spesso, non viene distrutto aprendo la confezione. Ai fini del peso a questi prodotti si applica la legge 5 agosto 1981, n. 441 sul peso netto.
 

La normativa comunitaria e quella nazionale fissano una serie di principi e di requisiti, sostanzialmente omogenei, in base ai quali un preimballaggio può essere ritenuto conforme alle relative disposizioni di legge, soprattutto per quanto riguarda la conformità del contenuto effettivo con quello nominale.

Terminologia

  • contenuto nominale (in massa o in volume), Qn = contenuto indicato sull’imballaggio, corrispondente alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere;
  • contenuto effettivo, Qeff = la quantità (in massa o in volume) di prodotto che esso contiene realmente;
  • contenuto minimo tollerato, Qmin = il valore che si ottiene sottraendo dalla quantità nominale il corrispondente errore massimo tollerato (TNE), previsto dalla normativa.

La norma prevede a carico del fabbricante (colui che riempie una confezione in assenza dell’acquirente) il controllo del contenuto effettivo. Questo controllo può avvenire con due modalità:

  1. misurazione puntuale del contenuto effettivo - Il fabbricante misura il contenuto effettivo manualmente, all’atto del riempimento di ogni singolo preimballaggio, con uno strumento omologato e sottoposto a verifica periodica alle scadenze previste.
  2. misurazione effettuata attraverso campionamento statistico - Il fabbricante, solitamente nelle produzioni industriali realizzate in serie, organizza il controllo statistico del contenuto effettivo attraverso piani di campionamento autorizzati utilizzando apposita strumentazione di tipo legale. Il controllo garantisce che il contenuto nominale indicato sia corrispondente, entro le tolleranze stabilite, al contenuto effettivo.

I risultati del controllo statistico devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di controllo..

Il fabbricante, prima dell’inizio della produzione, invia all’ufficio Metrico idonea comunicazione specificando fra l’altro la tipologia dei preimballaggi, il contenuto nominale, la sigla identificativa del lotto produttivo, il metodo di controllo che intende adottare e la strumentazione utilizzata.

La sorveglianza sulla conformità dei preimballaggi è affidata al personale dell’ufficio Metrico delle Camere di Commercio, che può accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza.

Gli esercenti hanno l'obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera ed i mezzi esistenti in azienda.

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Ultima modifica
Gio 01 Giu, 2023