Sanzioni amministrative

L´Ufficio Sanzioni emette provvedimenti sanzionatori, di natura amministrativa, a seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali sia stato contestato o notificato, da parte degli organi accertatori, un illecito amministrativo.
 
Le sanzioni amministrative hanno la funzione di colpire e di conseguenza scoraggiare i comportamenti dannosi per consumatore e utenti, nonché di salvaguardare interessi collettivi rilevanti, quali la correttezza commerciale, l'applicazione delle norme regolatrici dell'attività commerciale, la sicurezza dei prodotti. 
La sanzione amministrativa consiste, di norma, in una somma di denaro che il trasgressore deve pagare per aver violato la legge nel campo amministrativo. 
All'Ufficio Sanzioni pervengono i rapporti dei verbali di accertamento GIA' EMESSI per violazioni rilevate e contestate dagli organi di vigilanza, (ad esempio: Funzionari camerali incaricati della vigilanza Sicurezza Prodotti, Ispettori metrici, Polizia municipale, Carabinieri, N.A.S., Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Registro delle imprese), ma NON PAGATI dall’interessato nei 60 giorni di tempo prescritti. 
Dalla competenza dell'Ufficio Sanzioni sono escluse le sanzioni in materia di Diritto annuale. 
 

L'interessato che abbia ricevuto un verbale di accertamento, nel caso in cui ritenga di non avere responsabilità per la violazione che gli è stata contestata può presentare memorie difensive, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto, allegando tutto quello che ritiene utile per la conclusione della pratica oppure può chiedere di essere sentito per spiegare le proprie ragioni.

L’interessato che abbia ricevuto un verbale di sequestro può proporre opposizione a sequestro.

Gli atti contenenti le memorie difensive e/o l’opposizione a sequestro sono predisposti in carta semplice e inviati o consegnati direttamente alla Camera di Commercio.

Il sequestro è una misura cautelare disposta per alcune violazioni in vista della possibile confisca della merce, che costituisce sanzione accessoria a quella pecuniaria.

Nel caso di opposizione a sequestro viene emessa:

- ordinanza di dissequestro, se l’opposizione è accolta;

- ordinanza di rigetto dell’opposizione, con la quale si convalida il sequestro in attesa della decisione definitiva sulla confisca.

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La CAMERA DI COMMERCIO, ultimata l'istruttoria da parte dell'ufficio Sanzioni, procede unilateralmente con:


 - L'ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE  qualora ritenga infondato l'accertamento della violazione contestata, disponendo con tale atto  l’estinzione del procedimento a carico dell’interessato. 

-   L'ORDINANZA INGIUNZIONE di pagamento della sanzione e delle spese relative. 
L'interessato ha  30 giorni di tempo, dal ricevimento dell’ordinanza ingiuntiva, per effettuare il pagamento. 

Il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiuntiva  deve essere proposto al Giudice di Pace, salvo nei casi previsti dall’art. 22-bis della legge n. 689/81, per i quali si propone davanti al Tribunale. 
L'ufficio Sanzioni, qualora l'interessato  non abbia effettuato il pagamento nei termini di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione e non abbia proposto ricorso al Giudice di Pace,  procede all'esecuzione forzata con l'iscrizione della posizione nei Ruoli Esattoriali. L’Esattoria, incaricata quindi  di riscuotere il debito,  invierà all'interessato una cartella con il conteggio della sanzione non versata e degli interessi. 

-   L'ORDINANZA DI CONFISCA  qualora intenda confermare il sequestro dei beni operato dall'organo accertatore.  Avverso  tale ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribunale competente per territorio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza

-  L'ORDINANZA DI DISSEQUESTRO DEI BENI, qualora non ritenga di convalidare il sequestro operato connesso alla violazione accertata.  Tale ordinanza è emessa a seguito di presentazione all''ufficio Sanzioni di circostanziata opposizione (in forma scritta ed esente da bollo)  al verbale di sequestro; detta opposizione può essere presentata in qualunque momento, senza obbligo di rispettare un termine.

PAGAMENTO RATEALE DELL’ORDINANZA INGIUNTIVA

In caso di condizioni economiche disagiate, è possibile presentare istanza, in carta semplice, di pagamento rateale dell'ordinanza. L'art. 26 della Legge 689/81 prevede una rateazione di pagamento da 3 a 30 rate, il cui importo non può essere inferiore a € 15,00. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Sanzionatorio- Settore Tutela e Regolazione del mercato, con allegata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo una delle seguenti modalità:

L'Ufficio valuta l'eventuale accoglimento dell'istanza. Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione coattiva.

► Dichiarazione sostitutiva di certificazione (in formato pdf)

► Richiesta di rateizzazione ordinanza (in formato pdf)

 

Ultima modifica
Mar 28 Feb, 2023