Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa

COMUNICAZIONE PER GLI ORDINI PROFESSIONALI

Si comunica agli ordini professionali che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del Dl 118 del 2021 convertito nella legge 147 del 2021, a partire da martedì 17 maggio 2022, l'aggiornamento dei nominativi dei professionisti che richiedono l'iscrizione nell'elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi di cui all'art. 3 comma 3 del medesimo provvedimento, dovrà avvenire esclusivamente con cadenza annuale.

Pertanto, ciascun ordine, nel periodo dal 17/05/2022 al 16/05/2023, avrà a disposizione un solo aggiornamento e dunque un solo invio di nominativi - a mezzo PEC - alla Camera di Commercio del capoluogo di regione, indipendentemente dal numero di nominativi segnalati.

Ogni invio ulteriore ed ogni nominativo segnalato successivamente all'unico invio previsto nel periodo indicato non potrà pertanto essere preso in considerazione.

Si ricorda, inoltre, che è necessario comunicare tempestivamente l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali ai fini della cancellazione dall'elenco degli esperti, così come previsto sempre dall'art. 3 comma 5 del d.l. 118 del 2021, convertito nella legge 147 del 2021.
 

Informazioni

Dal 15 novembre 2021 è operativa la Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa, procedura volontaria per cui possono fare domanda tutte le imprese commerciali e agricole in situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza (come previsto dal  D.L. n. 118/2021, convertito con modifiche dalla Legge n. 147/2021).

Attraverso una piattaforma telematica l'imprenditore può richiedere al Segretario Generale della Camera di Commercio in cui si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente, nei casi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

L'esperto facilita le trattative tra l'imprenditore in crisi, i creditori e gli altri possibili soggetti interessati, con la prospettiva di un accordo che ristrutturi il debito e ripristini l'equilibrio economico dell'impresa.

L’istanza per richiedere la nomina dell’esperto deve essere presentata tramite la Piattaforma Telematica Nazionale

La piattaforma si struttura in due parti:

  • Area pubblica: accessibile liberamente agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, nella quale è disponibile una lista di controllo particolareggiata adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
  • Area riservata: accessibile agli imprenditori tramite SPID/CNS/CIE per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto. 

Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono stati definiti con Decreto Dirigenziale del Ministro della Giustizia del 28 settembre 2021.

È stato approvato dal Consiglio della Camera di Commercio il Regolamento per la gestione della Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa, elaborato da Unioncamere, volto a garantire l'uniformità delle procedure, in linea con il dettato normativo, e la corretta gestione delle istanze di composizione presso tutte le Camere di Commercio.

Diritti di segreteria e imposta di bollo

L’importo del diritto di segreteria è pari a € 252,00 per singola istanza, a cui si aggiungono 16,00 euro per l'imposta di bollo telematica, per un totale di euro 268,00. 

Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione mediante il sistema di pagamento PagoPA indicando nella CAUSALE: Istanza INEG_0000000XXX

La presentazione dell’istanza è vincolata all'allegazione della ricevuta del pagamento online di cui sopra.

Nomina Esperto

La nomina dell’Esperto avviene ad opera di una Commissione regionale che resta in carica per due anni. La Commissione è costituita presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed è composta da:

  • un Magistrato designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione;
  • un membro designato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del capoluogo di regione;
  • un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione.

Le candidature degli altri Esperti non iscritti ai tre ordini sopra citati e in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dovranno essere presentate direttamente alla Camera di Commercio capoluogo di regione (per il Piemonte la Camera di Commercio di riferimento è quella di Torino) tramite apposita modulistica.

Tutti i richiedenti devono avere assolto agli specifici obblighi formativi di 55 ore previsti dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28/09/2021.

 

► Consulta l'elenco degli Esperti incaricati

 

COME ISCRIVERSI ALL’ ELENCO DEGLI ESPERTI

 

Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro interessati a candidarsi come Esperti dovranno inviare la propria candidatura ai rispettivi Ordini Professionali i quali, verificata la completezza della domanda e della documentazione allegata, comunicheranno alla rispettiva Camera di Commercio capoluogo di regione i nominativi dei professionisti idonei.

Nel caso di imprese sotto soglia (cioè che presentino congiuntamente i seguenti tre requisiti: attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi complessivi annui non superiori a 200.000 euro; debiti di ammontare non superiori a 500.000 euro), la nomina dell’esperto viene fatta dal Segretario Generale della Camera di Commercio in cui ha sede legale l’impresa richiedente.

 

CHI PUÓ ISCRIVERSI ALL'ELENCO DEGLI ESPERTI

 

  • Professionisti iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • Professionisti iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso almeno in 3 casi alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
  • Coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
Istanza applicazione Misure protettive

L’imprenditore, oltre ad avviare la procedura di Composizione Negoziata della crisi d’impresa, può chiedere, con apposito modulo da firmare digitalmente ed inserire nella piattaforma telematica nazionale, l’applicazione di misure protettive del proprio patrimonio, tale richiesta sarà pubblicata, unitamente all’accettazione dell’esperto, nel registro delle imprese (art. 6 D.L. 118/2021).

Dal giorno di pubblicazione nel registro delle imprese, la richiesta di applicazione di misure protettive produce importanti effetti: i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Inoltre, fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

L'istanza verrà pubblicata sul registro delle imprese d'ufficio successivamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato dalla Commissione.

L'ufficio del Registro delle Imprese comunicherà in tempo reale all'impresa l'avvenuta pubblicazione. Al ricevimento della comunicazione, l'imprenditore deve, entro il giorno successivo alla comunicazione, depositare ricorso presso il Tribunale competente.

Al ricevimento del numero di ruolo (R.G.) da parte del Tribunale, e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese, l'imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel Registro delle imprese del numero di ruolo in parola presentando apposita pratica telematica. Tale adempimento, a differenza del precedente, non viene effettuato d'ufficio, ma va richiesto dall’imprenditore mediante la presentazione, tramite apposito software, di un modello digitale I2 (imprese individuali) o S2 (società), compilando rispettivamente il riquadro 31 e il riquadro 20 “Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito”, e allegando in formato pdf/A copia dell’attribuzione, da parte del Tribunale competente, del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.

La pratica è soggetta al versamento dei Diritti di segreteria nella misura di 90,00 euro per le società e di 18.00 euro per le imprese individuali ed è soggetta a imposta di bollo (65.00 euro per le società di capitali; 59,00 euro per le società di persone; 17,50 euro per le imprese individuali).

ATTIVAZIONE E SOSPENSIONE DI OBBLIGHI DI CAUSE DI SCIOGLIMENTO

In forza dell’ Art. 8 DL 118/2021, con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

La dichiarazione di sospensione di cui all'art. 8 deve essere effettuata sulla piattaforma ponendo la spunta nell'apposito riquadro e compilando il modulo ivi linkato.

La dichiarazione di sospensione viene pubblicata d'ufficio sul registro delle imprese a seguito dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato dalla Commissione.

La sospensione si applica solo per le società di capitali.

Per informazioni:
Telefono: 0321.338250 – 015.3599371 (da lunedì al venerdì 9.00 -12.30)
E-mail: composizionenegoziata@pno.camcom.it
PEC: composizionenegoziata@pec.pno.camcom.it

Per informazioni:
Telefono: 0321.338250 – 015.3599371 (da lunedì al venerdì 9.00 -12.30)
E-mail: composizionenegoziata@pno.camcom.it
PEC: composizionenegoziata@pec.pno.camcom.it

 

Contatti
Unità organizzativa
Tutela e Regolazione del Mercato - Ufficio Composizione Negoziata della Crisi d'impresa
Email
composizionenegoziata@pno.camcom.it
PEC
composizionenegoziata@pec.pno.camcom.it

ORARI:

da lunedì a venerdì: 09.00 - 12.30

Recapiti telefonici: 
0321.338.225 - 250

 

 

 

Ultima modifica
Mer 08 Mar, 2023