Visto poteri di firma

Il visto, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del D.L. n. 145/2013, consiste in un controllo di legittimità della firma del soggetto firmatario quale legale rappresentante o titolare dell'impresa, in base a quanto risulta dalla visura camerale; la capacità di firma del firmatario dovrà quindi risultare dal Registro Imprese (titolare, legale rappresentante).

Tale visto può essere apposto su fatture o dichiarazioni rese in proprio dalle imprese, attestazioni tecniche, atti propedeutici all’avvio di rapporti commerciali con l’estero quali procure, nomina di agenti e rappresentanti in Paesi esteri, forme contrattuali con partner esteri per accordi di commercializzazione dei prodotti o impianto di unità all’estero, dichiarazioni e attestazioni per la partecipazione a bandi e gare internazionali.

Il Visto non potrà essere apposto su documenti contenenti menzioni discriminatorie verso altri Stati, dichiarazioni di origine delle imprese e/o menzioni contrastanti con l’origine dichiarata nel certificato di origine.

Visto dei poteri di firma su fatture
Alcuni Paesi esteri richiedono che sulle fatture destinate all'esportazione delle merci sia apposto un visto della Camera di Commercio. La fattura dovrà essere firmata digitalmente in PADES (con dicitura il documento è stato firmato digitalmente) o, in alternativa, con timbro e firma autografa e firma CADES.

Visto dei poteri di firma su Contratti, Procure, Mandati di rappresentanza, Dichiarazioni
Alcuni Paesi esteri richiedono che su tali documenti sia apposto un visto della Camera di Commercio. La documentazione firmata da colui che ha i poteri di firma (tali poteri di firma dovranno risultare dalla visura del Registro delle Imprese), dovrà essere presentata con allegata la traduzione in italiano direttamente presso il Servizio Promozione - Commercio estero.

► Come richiedere il Visto? La modalità di richiesta è esclusivamente telematica tramite applicativo CERT'O (Richiesta Visti – Autorizzazioni – Richiesta di copia certificato).

Alla voce Note dovrà essere indicato se l’originale verrà consegnato allo sportello.

In allegato dovrà esserci l’apposita richiesta: Domanda visti a valere all’estero.

 

Consiste nell'apposizione di un visto che attesta che una copia del documento indirizzato all'estero è depositato presso la Camera di Commercio.

Tale visto è riferito all'esattezza e attendibilità delle indicazioni commerciali riportate e può pertanto essere rilasciato solo su documentazione emessa da Organismi o Enti ufficiali quali ad esempio ASL, Istituti Nazionali di Certificazione e ONU.

Le funzioni in materia di legalizzazione delle firme dei funzionari camerali apposte su atti e documenti da valere all’estero, già di competenza dell’UPICA, sono ora svolte dalle Camere di Commercio e riguardano i documenti che accompagnano la merce in esportazione (es: certificati d’origine, fatture, dichiarazioni, ecc.) che a loro volta devono essere sottoposti anche al visto del Consolato in Italia del Paese estero di destinazione della merce.

Il visto di legalizzazione andrà richiesto in aggiunta al normale visto dei poteri di firma e la modalità di trasmissione è obbligatoriamente telematica attraverso la piattaforma Cert’O utilizzata per il rilascio dei Certificati d’Origine.

Legalizzazione di firma su Certificati rilasciati allo sportello del Registro Imprese. In alcuni casi, da parte di Paesi esteri è richiesta, sul Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese, la legalizzazione della firma del funzionario che ha rilasciato il certificato stesso (ex visto UPICA); la presentazione è cartacea allo sportello dell’Ufficio commercio estero.

I documenti dovranno essere accompagnati da apposita richiesta.

I listini prezzi legati a certificati per l'estero o comunque destinati a mercati esteri vanno inviati esclusivamente online, attraverso il sistema Cert'O - Certificati on-line.

Il listino dovrà essere firmato digitalmente in PADES (con dicitura il documento è stato firmato digitalmente) o, in alternativa, con timbro e firma autografa e firma CADES.

 

La modalità di richiesta del deposito è esclusivamente telematica tramite applicativo CERT'O:

Tipo pratica: Richiesta Visti – Autorizzazioni – Richiesta di copia certificato

Alla voce Note dovrà essere indicato se l’originale verrà consegnato allo sportello.

 

In allegato dovrà esserci l’apposita richiesta: Domanda visti a valere all’estero.

Il diritto di segreteria è di € 3,00

 

Ultima modifica
Mar 03 Ott, 2023