Diritto Annuale

Il diritto annuale è un tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese deve versare a favore della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede.

Qualora l'attività economica venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, dovrà inoltre essere versato il diritto relativo a queste ultime, secondo le due ipotesi seguenti:

  • nel caso in cui le unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede, l'impresa dovrà pagare alla stessa camera di commercio la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali;

  • ove le unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede principale, l'impresa dovrà versare il diritto corrispondente a ciascuna delle Camere di commercio competenti per territorio.

Il diritto non è frazionabile, deve essere pagato in un'unica soluzione ed è dovuto interamente da parte di chi risulta iscritto al Registro delle Imprese anche solo per una parte dell'anno di riferimento.

In caso di trasferimento della sede legale da una provincia all'altra, l'impresa è tenuta ad effettuare il pagamento del diritto annuale solo a favore della Camera di Commercio nella cui provincia aveva sede al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, se costituitasi in data successiva, a tale ultima data.

Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (salvo il diverso termine previsto dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435, e successive modificazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare).

Per il 2024 il termine è pertanto il 30 giugno (1° luglio in quanto festivo) oppure 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

E' possibile compensare gli importi a credito e a debito relativi al diritto annuale (codice tributo 3850) con gli importi rispettivamente a debito e a credito relativi sia al medesimo che ad altri tributi. Il credito del diritto annuale può essere utilizzato in compensazione esclusivamente entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. Per la richiesta di rimborso il termine è di 24 mesi dal pagamento, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della Legge 488/99.

Il versamento del diritto deve essere eseguito con il modello F24, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" ed utilizzando il codice tributo 3850. Deve inoltre essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del versamento ("BI" se trattasi di Biella, NO per Novara, VB per Verbano-Cusio-Ossola e VC per Vercelli) e quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 per tutti i contribuenti titolari di Partita Iva è obbligatorio il versamento per via telematica con le modalità riportate dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione amministrativa tributaria variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.
 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 

L´art. 6 del decreto n. 54/2005 prevede:

comma 1 - In caso di violazione non ancora constatata, ai sensi del dlgs. n. 472/1997, la sanzione è ridotta:

  1. ad un ottavo del 30% (3,75%) dell´importo del diritto dovuto se il pagamento viene eseguito entro 30 gg. dalla scadenza;
  2. ad un quinto del 30% (6,00%) dell´importo del diritto dovuto se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza.

Dal 1° gennaio 2016 gli interessi legali passano dallo 0,50% allo 0,20%. Dal 1° gennaio 2017 allo 0,10%. Dal 1° gennaio 2018 allo 0,30%. Dal 1° gennaio 2019 allo 0,80%. Dal 1° gennaio 2020 allo 0,05%. Dal 1° gennaio 2021 allo 0,01%. Dal 1° gennaio 2022 all'1,25%. Dal 1° gennaio 2023 al 5%. Dal 1° gennaio 2024 al 2,5%.

Codici tributo da utilizzare per il ravvedimento:

  • 3850 per il diritto annuale
  • 3851 per gli interessi
  • 3852 per le sanzioni

L´istituto della compensazione non può essere utilizzato con i codici 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni).

L'ente camerale con determinazione del Presidente n. 3 del 19.1.2023, ratificata dalla delibera di Giunta n. 3 del 30.1.2023, non ha aderito allo stralcio delle cartelle esattoriali, non applicando ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 227 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima Legge.

Per i soggetti interessati resta invariata la possibilità di aderire alla "Definizione agevolata" dei carichi pendenti in gestione all'Agenzia delle Entrate Riscossione, che prevede benefici analoghi allo stralcio automatico (azzeramento di sanzioni, interessi, interessi di mora, aggio) e si estende ai ruoli affidati alla riscossione entro il 30 giugno 2022. La domanda di adesione doveva essere trasmessa entro il 30 aprile 2023 - esclusivamente in via telematica - secondo le modalità pubblicate sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione.

 

 

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha deliberato gli importi del diritto 2024, confermando i valori del 2023. 

Con decreto del 23.2.2023 è stato approvato l'aumento del 20% per i diritti annuali dal 2023 al 2025.
 

TIPO DI IMPRESA

IMPORTO SEDE

IMPORTO UNITÀ LOCALI

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale

52,80

10,56

- Società semplici non agricole
- Società tra avvocati
- Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria
- Società di persone (sas, snc)
- Società di capitali (spa, srl, sapa)
- Cooperative
- Consorzi

120,00

24,00

Società semplici agricole

60,00

12,00

Soggetti iscritti al REA

18,00

---

Sedi secondarie e unità locali di imprese estere

66,00

---


Le imprese che a partire dal 1° gennaio 2024 presentano istanza di iscrizione e/o annotazione al Registro delle Imprese o denunciano l'apertura di unità locali e sedi secondarie, ed i soggetti che si iscrivono al REA, sono tenuti entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al versamento del diritto annuale tramite modello F24 o con addebito sulla pratica telematica, secondo gli importi sopra indicati.

NB: occorre arrotondare all'unità di euro (per eccesso se la frazione è superiore a 50 centesimi).

Sul modello F24 si compila la "sezione IMU ed altri tributi locali", codice ente BI/NO/VB/VC, codice tributo 3850, anno 2024.

Per le imprese iscritte nella sezione speciale l'importo dovuto è fisso, per le imprese iscritte nella sezione ordinaria l'importo è commisurato al fatturato, come da fasce ed aliquote seguenti:
 

SCAGLIONI DI FATTURATO

MISURE FISSE ED ALIQUOTE

Da 0 a 100.000 euro

200 euro (misura fissa)

oltre 100.000 fino a 250.000

0,015 %

oltre 250.000 fino a 500.000

0,013%

oltre 500.000 fino a 1.000.000

0,010%

oltre 1.000.000 fino a 10.000.000

0,009%

oltre 10.000.000 fino a 35.000.000

0,005%

oltre 35.000.000 fino a 50.000.000

0,003%

oltre 50.000.000

0,001% fino ad un massimo di 20.000 euro


In base al combinato del Decreto MISE del 22 maggio 2017 ed al decreto interministeriale dell'8 gennaio 2015, la somma così ottenuta deve essere ridotta del 40% (50% di riduzione + 20% di aumento).

Ad esempio con un fatturato di 240000 euro: 200 + (140000 x 0,015%) = 221;

221 - 40% = 132,60, arrotondato a 133,00 euro.

Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, con un massimo di 120,00 euro per ciascuna U.L.

A partire dall'anno 2016, in collaborazione con Infocamere, è stato predisposto un nuovo sito internet di informazione per tutto quello che riguarda il diritto camerale tra cui il calcolo dell'esatto importo da versare, riducendo al minimo la possibilità di commettere errori.

L'accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione; sarà sufficiente indicare il proprio Codice Fiscale e la casella PEC per le ricezione in automatico degli estremi di calcolo. Nel caso di soggetti che non hanno l'obbligo di dichiarare la PEC, occorrerà indicare una casella email ordinaria.

Sul nuovo sito è anche possibile pagare il diritto annuale attraverso la piattaforma PagoPA, modalità alternativa a quella prevista dalla normativa (modello F24). Il link al nuovo sito sarà riportato direttamente nella PEC informativa inviata a ciascuna impresa per ricordare il versamento.

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio, ovvero nel corso dell'anno o frazione di esso (imprese individuali, società semplici, società commerciali, cooperative, consorzi e società consortili, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali, gruppi economici di interesse europeo).

Sono soggette al pagamento del diritto annuale anche le società che risultano in liquidazione, nonché le società che, pur avendo cessato l'attività, non hanno effettuato la cancellazione dal Registro delle Imprese.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

NB: Dal 2011 sono tenuti al pagamento anche i soggetti iscritti al REA.

 

SOGGETTI NON TENUTI AL PAGAMENTO

  • Le imprese in liquidazione giudiziale, fallimento o liquidazione coatta amministrativa dall'anno 2023, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
  • Le imprese individuali con attività cessata nell'anno 2023 e che abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30/01/2024;
  • Le società ed altri enti collettivi con bilancio finale di liquidazione approvato nell'anno 2023, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2024;
  • Le cooperative nei confronti delle quali l'autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (art.2544 c.c.) nell'anno 2023.
Tab 5 Content
Tab 6 Content

 

Modulistica
Modulo Dimensione Tipologia Versione
modulo_rimborso_diritto_annuale_compilabile.pdf Rimborso diritto annuale 70.93 KB pdf
Contatti
Unità organizzativa
Diritto annuale
Email
diritto.annuale@pno.camcom.it
PEC
diritto.annuale@pec.pno.camcom.it

ORARI:

Sedi di Vercelli, Biella, Novara: Da lunedì a venerdì 9.00 – 12.30 - Sede di Baveno: Da lunedì a venerdì 10.00 – 12.30

Recapiti telefonici:
Sede di Baveno: 0323.912819/831
Sede di Biella: 015.3599369
Sede di Novara: 0321.338273
Sede di Vercelli: 0161.598203

Ultima modifica
Mer 10 Gen, 2024