Cittadini Comunitari

Si definisce “cittadino comunitario” (o dell'Unione) qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (U.E.).

I cittadini di Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano, sono assimilati a quelli comunitari.

I cittadini comunitari ed equiparati hanno diritto ad entrare in Italia ed a stabilirvisi per svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, alle stesse condizioni dei cittadini italiani e non necessitano del permesso di soggiorno (D.Lgs n. 30/2007).

Per l'ingresso in Italia è sufficiente una carta di identità valida per l'espatrio secondo il paese di appartenenza. In ragione della prevista durata del soggiorno, il cittadino comunitario, deve presentarsi, entro otto giorni dall'ingresso sul territorio italiano, in Questura per dichiarare la propria presenza.

Il soggiorno nel nostro paese per i primi tre mesi è libero.

Trascorsi tre mesi il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza: senza tale iscrizione, attestata dalla ricevuta di richiesta della carta d'identità o dal possesso di quest'ultima, egli perde il diritto di soggiornare in Italia.

Pertanto il cittadino comunitario, nei primi tre mesi di permanenza, può iscriversi al Registro imprese senza particolari formalità ed alle stesse condizioni dei cittadini italiani, presentando un documento di identità valido e la copia della dichiarazione di presenza timbrata da un ufficio di polizia italiano.

Trascorso tale periodo, ovvero qualora non sia in possesso della dichiarazione di presenza, egli dovrà esibire all'Ufficio Registro Imprese, l'attestazione della richiesta d'iscrizione nell'anagrafe del Comune di residenza (o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000), o la carta d'identità rilasciata da quest'ultimo.

Contatti
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Registro Imprese
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PEC
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Ultima modifica
Mer 23 Feb, 2022