Sanzioni

Le violazioni amministrative accertate dal Registro Imprese e dal REA conseguono:

  • Alla presentazione tardiva di domande, denunce e comunicazioni o depositi rispetto ai termini prescritti;

  • All’omissione, ovvero, alla mancata presentazione di domande, denunce e comunicazioni o depositi.

Ai fini del calcolo del termine entro cui presentare una domanda al Registro Imprese/REA non si computa il giorno dell’evento (momento iniziale del termine ai sensi dell’art. 1187 c.c.). Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

È sanzionabile chiunque sia tenuto a causa delle funzioni rivestite nell’impresa ad eseguire gli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro Imprese o del REA (soggetti obbligati a presentare domande, denunce, depositi).

Nel caso di società, quando previsto dalla legge (art. 6 Legge n. 689/1981), le medesime sono responsabili in solido con gli autori della violazione amministrativa qualora questi ultimi non provvedano al pagamento delle sanzioni loro comminate.

Nel caso di società pertanto i verbali di accertamento devono essere pagati una sola volta, da ciascun soggetto sanzionato personalmente (autore della violazione) o dalla società quale soggetto obbligato in solido (come da verbale alla medesima notificato e comprensivo di tutte le sanzioni irrogate ai singoli autori della violazione e le relative spese di procedimento).

Le violazioni si intendono commesse a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l’espletamento di ciascun adempimento pubblicitario. Le sanzioni si applicano pertanto ai soggetti tenuti per legge ad espletare gli adempimenti pubblicitari che nel termine previsto non vi hanno provveduto.

L’ufficio provvede a notificare i verbali di accertamento di violazioni amministrative a tutti i soggetti obbligati e alla società, quando è responsabile in solido, al domicilio digitale dell’impresa o, in caso di assenza, a mezzo raccomandata A/R. Non è pertanto ammesso il pagamento liberatorio dell’oblazione in sede di presentazione delle pratiche.

Anche i notai sono soggetti sanzionabili, ai sensi dell'art. 2194 c.c., nel caso di omesso o tardivo deposito per l'iscrizione di atti nei casi in cui la legge prevede un espresso obbligo a loro carico.

Per quanto riguarda le singole fattispecie di violazioni sanzionabili amministrativamente ed i relativi importi (cui devono essere aggiunte le spese di procedimento), si rimanda all’apposito prospetto sanzioni.

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Ultima modifica
Lun 27 Feb, 2023