Imprese artigiane

ANNOTAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE

A seguito dell’entrata in vigore della legge Regione Piemonte n. 5/2013, portante la soppressione dell’Albo delle Imprese Artigiane, ciascuna impresa in possesso dei requisiti artigiani di cui alla legge n. 443/1985 è tenuta a richiedere l’annotazione della qualifica di impresa artigiana nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

Tale annotazione è obbligatoria (salvo che per le società a responsabilità limitata pluripersonali), è costitutiva dell’impresa artigiana ed ha effetto ai fini dell’iscrizione del titolare, o di tutti i soci che partecipano all’attività (per le società in accomandita semplice di tutti i soci accomandatari), gestione previdenziale artigiana. Ai fini previdenziali devono essere altresì iscritti, su domanda del titolare o di ciascun socio, anche gli eventuali familiari collaboratori, ovvero i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, che abitualmente e prevalentemente collaborano nell’esercizio dell’impresa artigiana.

Secondo quanto disposto dalla Legge Regione Piemonte n. 1/2009, la richiesta di annotazione della qualifica artigiana deve essere presentata, mediante Comunicazione Unica, al registro delle Imprese competente per la sede legale dell’impresa alla data di acquisizione dei requisiti artigiani: si ha quindi piena coincidenza tra data di inizio attività artigiana, data di invio della Comunicazione Unica e data di acquisizione della qualifica artigiana.

Sono pertanto tenute a richiedere l’annotazione della qualifica artigiana:

  • le imprese individuali in cui il titolare svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo dell’impresa;
  • le società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci (o uno in caso di due) svolgano lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell´impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale;
  • le società in accomandita semplice se ciascun socio accomandatario svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo dell’impresa e non è unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;
  • le società a responsabilità limitata con un unico socio se il socio unico svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo dell’impresa e non è unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
  • le società cooperative sempreché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza nell’organo amministrativo.

Nelle cooperative artigiane i soci lavoratori possono scegliere di essere inquadrati come lavoratori subordinati oppure come lavoratori autonomi in funzione di quanto stabilito con apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. 6 della legge 142/2001. AI fini dell’annotazione della qualifica artigiana le società cooperative sono tenute ad allegare la seguente documentazione:

  1. copia del regolamento adottato ai sensi dell’art. 6 della legge 142/2001, vistato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da cui dovrà risultare se i soci potranno essere inquadrati come lavoratori autonomi o dipendenti o avranno entrambe le possibilità;
  2. copia  di ogni contratto di lavoro stipulato da ogni singolo socio; se il socio è inquadrato come lavoratore autonomo dovrà essere fatto riferimento esplicito anche alla legge 443/1985;
  3. libro soci e libro unico;
  4. richiesta di iscrizione negli elenchi previdenziali artigiani di ogni socio che voglia essere inquadrato come lavoratore autonomo e copia di documento di identità in corso di validità. 

Le società a responsabilità limitata o a responsabilità limitata semplificata possono chiedere l'annotazione  della qualifica artigiana sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale e degli organi deliberanti della società (maggioranza per quote del capitale sociale e maggioranza nell’organo amministrativo).

Ai fini dell’annotazione della qualifica artigiana, qualora l’impresa svolga attività che richiede una peculiare preparazione e implica responsabilità a tutela e garanzia degli utenti (vedi attività regolamentate – impiantisti, autoriparatori ecc.), il titolare o, in caso di società, almeno un socio lavoratore, deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dalla normativa di settore.

Per l’ottenimento della qualifica artigiana dell’impresa rilevano altresì i limiti dimensionali previsti dall’art. 4 della legge 443/1985.

Per gli specifici adempimenti connessi all’esercizio di attività artigiane e all’iscrizione/modifica/cessazione della qualifica artigiana dell’impresa si rimanda al servizio di Supporto Specialistico Registro Imprese e alla Guida all’avvio delle attività economiche.

Contatti
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Lun 27 Feb, 2023